Art. 3.

      1. Con proprio decreto, da emanare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno determina:

          a) il trattamento economico per il personale del NOCS, che non deve essere

 

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inferiore a quello spettante al personale appartenente al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, nonché l'indennità giornaliera per il personale del NOCS impiegato in interventi speciali e addestramenti;

          b) i requisiti, le caratteristiche psico-fisiche, l'età minima per accedere al NOCS e l'eventuale età massima per farne parte nonché i corsi e i brevetti da conseguire, tra i quali anche quelli in lingue estere, e le tipologie di addestramento. Tutti i brevetti e le abilitazioni sono iscritti a matricola e fanno parte del percorso formativo per poter prestare servizio nel NOCS;

          c) la nuova pianta organica del NOCS comprensiva del personale medico e di uno o più psicologi.

      2. I decreti ministeriali, i regolamenti, le circolari e loro eventuali modifiche, che hanno come oggetto le disposizioni di cui alla presente legge, sono tempestivamente trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari o, qualora il Ministro dell'interno ne ravvisi l'opportunità, al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
      3. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie da destinare specificatamente alle Forze di polizia di cui al primo periodo, un milione di euro annui sono destinati all'incentivazione della produttività del personale del Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza».
      4. All'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Il Ministro dell'interno trasmette semestralmente al Comitato parlamentare una propria relazione sull'attività addestrativa e operativa svolta in ambito di antiterrorismo e di protezione e scorta a personalità ad alto rischio. Il Ministro dell'interno provvede altresì a trasmettere

 

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al Comitato parlamentare i decreti, i regolamenti e le circolari che, aventi come oggetto il Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza, non ha provveduto ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari».